Statuto - Associazione Il Merletto di Offida - Promozione e valorizzazione dell’arte e della tecnica del merletto a tombolo tipico della città di Offida

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Art. 1 – E’ costituita l’Associazione “IL MERLETTO DI OFFIDA”  con lo scopo di promuovere e valorizzare l’arte e la tecnica del merletto a tombolo tipico della città di Offida.
L’Associazione può operare con altre organizzazioni e manifestazioni inerenti  il ricamo, il merletto e le arti femminili in genere ad esclusivo scopo culturale, ricreativo e di salvaguardia del patrimonio artistico mondiale e più precisamente può operare per la promozione e lo sviluppo del merletto a tombolo tipico del territorio Offidano promuovendone la divulgazione, l’insegnamento e la sua cultura in campo locale, nazionale ed internazionale.
L’Associazione non è profit.

Art. 2 – Sede.
L’Associazione ha sede legale in Offida (AP) Via Forlini n. 18
Possono essere istituite delegazioni anche fuori dal territorio della città purché i manufatti da queste eseguiti, siano riconducibili e ben identificabili con la provenienza originaria della città di origine e quindi di Offida.

Art. 3 –Oggetto e scopo
L’Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, non svolge attività commerciali e accoglie qualsiasi razza e religione: persegue finalità in campo della cultura e della solidarietà sociale.
Essa ha lo scopo di promuovere in Italia e nel Mondo, il merletto a tombolo tipico della città di Offida  e del suo circondario mediante la ricerca, la scoperta e la salvaguardia dei disegni e delle tecniche tipiche del merletto a fuselli di Offida. Tale scopo potrà essere realizzato mediante l’organizzazione di corsi per l’apprendimento delle tecniche, l’allestimento di mostre ed esposizioni in ambito cittadino ed extracittadino, la partecipazione a eventi culturali e di settore in Italia e/o all’estero  atti a promuovere il territorio Offidano attraverso il suo merletto.
Per perseguire questo obiettivo, l’associazione ha la facoltà di promuovere ogni iniziativa atta ed idonea allo scopo che si è prefissa, più precisamente l’associazione può:
- Fare memoria del passato riscoprendo in esso valori e motivazioni per la vita e la cultura di oggi;
- Favorire gli scambi culturali, il turismo, promuovere altre associazioni di pari scopo, sviluppare il senso dell’amicizia e della solidarietà;
- Organizzare mostre in Italia e all’estero per esporre manufatti realizzati da merlettaie Offidane o da allieve merlettaie del circondario e/o anche di fuori regione, regolarmente iscritte all’associazione e che ne condividano scopo e finalità. I manufatti esposti alle mostre dovranno recare la loro denominazione di origine nelle parole “lavoro realizzato con la tecnica del merletto a tombolo di Offida” e dovranno rispettare le regole imposte dall’Associazione.
- Organizzare viaggi in Italia e all’estero per ricercare e promuovere tutto quanto inerente il merletto a tombolo, il ricamo e le arti femminili in genere.
- Produrre pubblicazioni rappresentative del merletto a tombolo con particolare riferimento a quello ricavato su disegni tipici del territorio che ne caratterizzano l’appartenenza.
- Organizzare scuole e corsi per l’insegnamento delle tecniche di merletto e di ricamo, allo scopo di promuovere la valenza culturale e sociale delle tecniche materia di insegnamento. Ai corsi potranno partecipare tutti gli associati che ne facciano richiesta  purché in regola con il versamento della  quota annuale di iscrizione.
- Compiere ogni attività non commerciale necessaria ed utile per il conseguimento dello scopo associativo.
L’associazione si uniforma all’attuale normativa prevista dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 – Patrimonio e proventi.
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo, da erogazioni, donazioni,  legati, lasciti o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche.
Per l’adempimento dei suoi compiti, l’associazione dispone delle seguenti entrate:
- Versamenti effettuati da soci fondatori, da tutti quelli che aderiscono all’associazione e dai versamenti o successive oblazioni che possono effettuare gli associati, Enti pubblici o privati.
- Dai redditi derivanti dal patrimonio e dai fondi derivanti da eccedenze eventuali di bilancio, dagli introiti realizzati nello svolgimento dell’attività e delle manifestazioni culturali quali mostre ed esposizioni in genere.
Il consiglio direttivo, annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto di adesione all’associazione dalle varie tipologie di associati. Tale quota deve essere versata annualmente entro il primo trimestre dell’anno al cassiere, che rilascerà ricevuta quietanzata. Il non versamento almeno della quota minima, causerà morosità secondo gli articoli successivi.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di successivo esborso, rispetto al versamento originario, salvo l’adeguamento annuale della quota di versamento minimo e la facoltà per ciascun aderente, a effettuare versamenti liberi.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo da raggiungere per ciascun associato. tali versamenti sono a fondo perduto, in nessun caso di scioglimento dell’associazione, né in caso di morte dell’associato, recesso e/o esclusione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all’associazione a titolo di versamento fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non comporta rivalutazioni della quota o contributi associativi.

Art. 5 – Associati
L’associazione è formata dai:
- Soci fondatori
- Soci ordinari o soci sostenitori, successivamente ammessi
- Soci benemeriti, per coloro che avranno apportato benefici morali o materiali all’associazione
Il numero dei soci è illimitato. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La presenza all’associazione sarà certificata dalla appartenenza del proprio nominativo nel libro degli associati gestito dal cassiere.
L’adesione all’associazione comporta all’associato il diritto di discussione e voto nell’assemblea degli associati come meglio esposto nei successivi articoli.
Chi intende aderire all’associazione, deve rivolgere espressa domanda scritta al consiglio direttivo indicando:
- La dichiarazione di condividere le finalità dell’associazione e l’impegno ad approvare e rispettare statuto e regolamenti
- Copia della ricevuta del versamento della quota associativa.
Il consiglio direttivo deve provvedere a deliberare l’accoglimento del nuovo associato,  in ordine alle domande di ammissione, entro novanta giorni dal loro ricevimento e sulla base dei documenti raccolti; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende respinta la richiesta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo è tenuto a spiegare la motivazione. Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà a recedere; tale recesso ha efficacia dall’inizio del mese successivo a quello della notifica.
In presenza di gravi motivi relativi ad attività pregiudizievoli all’associazione, ed incompatibili con le finalità della medesima, o per morosità, o per mancato rispetto di almeno uno degli articoli del presente statuto o degli eventuali regolamenti, chiunque partecipi all’associazione, può essere escluso con deliberazione del consiglio direttivo.
L’esclusione ha effetto immediato alla data di pubblicazione del decreto del consiglio. Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, può adire all’arbitro e complete proprie spese, di cui al presente statuto, chiedendo la sospensione della delibera.
I soci fondatori sono coloro che hanno provveduto alla costituzione dell’associazione come risulta dall’atto costitutivo. Essi sono soci ordinaria tutti gli effetti ma, in segno di rispetto e ringraziamento per l’opera di organizzazione svolta per dare vita all’associazione, hanno diritto di far parte del Consiglio direttivo a tempo indeterminato.

Art. 6 – Organi sociali
Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea degli associati
- il consiglio direttivo
- il presidente ed il suo vice presidente
- il segretario
- il cassiere
Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 7 – L’assemblea degli associati.
L’assemblea è sovrana. L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione in regola con il versamento della quota annuale. L’assemblea si riunisce di norma almeno una volta l’anno, salvo riunioni straordinarie per:
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo
- nominare membri del consiglio direttivo per cariche rimaste vacanti a seguito di dimissioni.
- Deliberare gli indirizzi generali approvando il programma delle attività associative, proponendo novità o modifiche alle attività realizzate o da realizzare.
- Deliberare sulla destinazione di eventuali avanzi di gestione, nonché dei fondi di riserve anche durante la vita dell’associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge
- Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- Eventuali comunicazioni di intento da parte del consiglio direttivo, come la consultazione per scelte artistiche, ludiche ecc.
L’assemblea è convocata dal consiglio direttivo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni qual volta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci o almeno due terzi dei componenti il consiglio direttivo.
L’assemblea è convocata con raccomandata anche a mano e spedita agli associati almeno due giorni prima dell’adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci, contenente l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, se diversa. La convocazione potrà essere effettuata anche a mezzo di manifesti murali, telefonicamente o per e-mail. In caso di urgenza, l’assemblea potrà essere convocata anche in termini abbreviati, tuttavia il preavviso non potrà essere inferiore alle 24 ore.
Le riunioni dell’assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati, almeno la metà dei soci più uno; in seconda convocazione, che potrà essere tenuta anche lo stesso giorno, un’ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti. Ogni associato, qualunque sia la categoria a cui appartiene, ha diritto ad un  solo voto e potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta da consegnare alla presidenza dell’assemblea. Ogni socio non potrà rappresentare più di un  socio.
La presidenza dell’assemblea spetta al presidente, o in caso di assenza al vice presidente, al segretario e successivamente al consigliere più anziano. Il presidente dell’assemblea è assistito dal segretario, eventualmente sostituito da un socio eletto in seduta, che annoterà nel verbale, le deliberazioni prese dall’assemblea. Tale verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Le votazioni saranno fatte su decisione del presidente dell’assemblea, per alzata di mano o per appello nominale. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. All’assemblea possono essere invitati, senza diritto di voto, cultori ed esperti delle materie connesse con le finalità e le iniziative dell’associazione.

Art. 8 – Presidenza.
L’associazione è guidata da un consiglio direttivo composto da un minimo di quattro ad un massimo di dieci consiglieri compresi il presidente, il vice presidente, segretari, cassiere.
Il consiglio eletto in sede costitutiva è formato da quattro soci fondatori e resta in carica a tempo indeterminato salvo rinuncia o esclusione dall’associazione da parte degli altri consiglieri che voteranno all’unanimità la sua sostituzione. Il consiglio potrà nominare altro consigliere fino ad un massimo di 10 in totale, ai quali verranno attribuiti incarichi a tempo determinato o indeterminato, per espletare al meglio le varie manifestazioni promosse dall’associazione.
Le dimissioni e la cessazione della carica di oltre la metà dei componenti il consiglio, comporta la decadenza dell’intero consiglio che non può deliberare su alcun altro oggetto prima della elezione del nuovo direttivo. Questa potrà essere fatta con il consenso scritto, di tutti i consiglieri sia cessati che in essere.
Le cariche sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese documentati e sostenuti per ragioni d’ufficio, comunque preventivamente approvati.
Il consiglio ha i seguenti poteri:
- Convoca l’assemblea degli associati, predispone il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto economico finanziario, gestisce l’attività dell’associazione, compie atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi gli acquisti di beni mobili ed immobili, accetta eredità e legati, garantisce la collaborazione e le intese con le altre associazioni locali, nazionali ed internazionali, ammette nuovi soci e procede all’espulsione
- Riferisce annualmente all’assemblea sulla propria attività, attua gli indirizzi generali e svolge funzioni propositive, tiene i contatti con gli organismi esterni e gli enti locali.
- Indice assemblee a tema nelle quali decide le realizzazioni tecniche, artistiche, di contorno, delle manifestazioni organizzate
- Nomina e revoca commissioni speciali, gruppi collegiati ed altri organi ed uffici ordinari e speciali, permanenti o temporanei, con compiti consuntivi, di studio od esecutivi, che ritiene opportuno costituire per attuare le finalità e le varie iniziative ed attività dell’associazione
- Fissa i compiti ed i limiti e sovrintende al funzionamento delle commissioni e delle persone nominate
- Coordina e supervisiona le norme regolamentari per la vita dell’associazione e per l’organizzazione di tutte le sue attività
- Fronteggia le situazioni di forza maggiore, anche con l’emanazione di provvedimenti straordinari ed eccezionali, con la nomina di commissari speciali nell’ambito dei consiglieri stessi o degli altri associati
- Giudica senza sorta di appello sui ricorsi presentati su eventuali controversie insorte fra i partecipanti alle manifestazioni
- Decide sulla partecipazione alle manifestazioni di persone esterne all’associazione, valutandone l’opportunità e la validità senza darne giustificazione agli altri associati.
Il consiglio si raduna tutte le volte che il presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri e comunque almeno quattro volte l’anno.
Per la convocazione del consiglio valgono le regole della convocazione dell’assemblea.
Si ritiene comunque valida la riunione del consiglio quando sono presenti tutti i consiglieri in carica.
Il consiglio delibera a maggioranza dei consiglieri; a parità di voti sarà determinante quello del presidente.

Art. 9 – Presidente
Al presidente dell’associazione spetta la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio. Il presidente presiede l’assemblea degli associati e il consiglio direttivo. Salvo diversa decisione del consiglio, cura l’esecuzione delle delibere, sorveglia l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, cura la predisposizione dei bilanci, firma la corrispondenza, le deliberazioni, ed ogni altro documento riguardante l’attività dell’associazione.
Il presidente, in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente o dal consigliere più anziano.

Art. 10 – Segretario
Sovrintende l’organo esecutivo del consiglio direttivo e degli associati. E’ incaricato della stesura dei verbali delle sedute dei consiglieri e della conservazione degli stessi.

Art. 11 – Cassiere
Rappresenta il consigliere incaricato alla gestione delle entrate e delle uscite, con incarico di tenuta dei libri contabili, incasso delle quote associative predisposte dal consiglio direttivo. E’ altresì tenuto alla gestione del libro degli associati.

Art. 12 – Bilancio ed avanzi di gestione
Gli esercizi dell’associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell’esercizio seguente e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea.
All’associazione è vietato sia in modo diretto che in modo indiretto, distribuire utili, avanzi di gestione comunque denominati, fondi riserve, quote associative, capitale ecc, durante la vita dell’associazione. L’associazione ha l’obbligo di impiegare avanzi di gestione, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse.

Art. 13 – Scioglimento
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, previsto per legge o per volontà dell’assemblea, da deliberarsi con i voti di almeno due terzi degli associati o da tutti i soci fondatori, se ancora esistenti, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative ed associazioni di volontariato o altri organi similari, aventi oggetto analogo o di pubblica utilità.

Art. 14 – Clausola compromissoria
Qualunque controversia insorgesse in dipendenza dell’esecuzione od interpretazione dell’atto costitutivo e dello statuto, che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura (arbitro irrituale) L’arbitro sarà nominato dal presidente del Tribunale di Ascoli Piceno.
Art. 15 – Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme ed alle leggi speciali relative alle associazioni senza scopo di lucro ed al codice civile.
Associazione Il Merletto di Offida
Via Forlini, 18 - 63073 Offida (Ascoli Piceno)
C.F. 92051360441 - Partita IVA 02252970443
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